Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, la nota al paragrafo 1 dell'allegato 1, a pag. 20, e' cosi' sostituita dalla seguente: "L'allegato I al paragrafo 1 definisce l'ambito di applicazione della direttiva, che riguarda i veicoli della categoria internazionale M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.), limitatamente a quelli in grado di trasportare 'piu' di 22 passeggeri e che non siano progettati per passeggeri in piedi ne' per impiego urbano'. In base al decreto ministeriale 18 aprile 1977 (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 19 maggio 1977) sono da considerare veicoli progettati per 'passeggeri in piedi o per impiego urbano', quelli di cui alla lettera a) dell'art. 2, destinati per costruzione al servizio pubblico di linea 'urbano' e 'suburbano'. Pertanto a norma del disposto combinato delle due definizioni di cui sopra, le disposizioni del presente decreto diverranno di osservanza obbligatoria in campo nazionale per tutti gli autobus atti al trasporto di piu' di 22 passeggeri che non siano 'autobus urbani' o 'autobus suburbani'.".