Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata Gazzetta
Ufficiale,  la  nota  al  paragrafo  1 dell'allegato 1, a pag. 20, e'
cosi' sostituita dalla seguente:
   "L'allegato I al paragrafo 1 definisce  l'ambito  di  applicazione
della   direttiva,   che   riguarda   i   veicoli   della   categoria
internazionale M3 (veicoli destinati al trasporto di persone,  aventi
piu'  di  otto  posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa
massima superiore a  5  t.),  limitatamente  a  quelli  in  grado  di
trasportare  'piu'  di  22  passeggeri e che non siano progettati per
passeggeri in piedi ne' per impiego urbano'.
   In base al decreto ministeriale 18 aprile 1977 (Gazzetta Ufficiale
n. 135 del 19 maggio 1977) sono da considerare veicoli progettati per
'passeggeri in piedi o  per  impiego  urbano',  quelli  di  cui  alla
lettera  a)  dell'art.  2,  destinati  per  costruzione  al  servizio
pubblico di linea 'urbano' e 'suburbano'.
   Pertanto a norma del disposto combinato delle due  definizioni  di
cui  sopra,  le  disposizioni  del  presente  decreto  diverranno  di
osservanza obbligatoria in campo nazionale per tutti gli autobus atti
al trasporto di piu' di 22 passeggeri che non siano 'autobus  urbani'
o 'autobus suburbani'.".